Lo Statuto

STATUTO dell’Associazione denominata
ASSOCIAZIONE DI LOGOTERAPIA E ANALISI ESISTENZIALE FRANKLIANA (A.L.Æ.F.)

 

Art. 1 – Costituzione – Denominazione

È costituita l’Associazione scientifico-culturale denominata “Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana”. Essa viene indicata con la sigla “A.L.Æ.F.”.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede legale in via Guido Ucelli di Nemi, 25 – Piacenza (PC).

Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Oggetto sociale

L’Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica, libera e volontaria.

L’Associazione ha lo scopo di diffondere la “Logoterapia e Analisi Esistenziale” di Viktor E. Frankl e di concorrere all’approfondimento e all’applicazione dei suoi principi teorici e pratici.

L’Associazione pertanto promuoverà seminari, convegni, corsi, scuole di formazione, master, pubblicazioni, ricerche, sperimentazioni i cui destinatari sono psicologi, psicoterapeuti, insegnanti, personale scolastico, operatori sanitari, operatori sociali, educatori e quanti sono interessati ad approfondire la conoscenza e l’applicazione dei principi della Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana.

L’Associazione per il conseguimento dell’oggetto sociale potrà collaborare con Università, Scuole, Cattedre sia italiane che straniere e quanto altro è necessario per lo scopo associativo.

L’Associazione potrà affiliarsi ad altre associazioni e/o aggregazioni o centri di studi aventi come scopo lo studio della “Logoterapia e Analisi Esistenziale”.

Art. 5 – Soci

Possono essere Soci dell’A.L.Æ.F. tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, italiani e stranieri, che condividano le finalità dell’Associazione e contribuiscano al raggiungimento delle medesime.

I Soci si distinguono in:

  1. Soci Fondatori: sono Soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
  2. Soci Ordinari: sono Soci Ordinari i laureati in Psicologia (o in possesso di titolo equipollente) o in Medicina e Chirurgia o in Pedagogia o Scienze dell’Educazione/Formazione o Filosofia, o iscritti ai rispettivi Albi Professionali o in possesso di diploma di counselor professionista.
  3. Soci Aderenti: sono Soci Aderenti le persone che, pur essendo sprovvisti dei titoli di cui alla lettera b), condividono gli scopi dell’Associazione, ne sostengono le iniziative o partecipano alle attività culturali e formative da essa promosse;
  4. Soci Onorari: sono Soci Onorari le persone, italiane o straniere, cooptate dal Consiglio Direttivo perché di particolare rilievo e competenza per i loro studi e la loro spiccata attenzione alla “Logoterapia e Analisi Esistenziale”.

Tutti i Soci, eccetto i Soci Onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura ogni volta fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci di cui al presente articolo hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei Soci e agli atti che le competono, compresa la nomina degli organi sociali.

Ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, la quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6 – Ammissione – Recessione – Decadenza – Esclusione

Possono diventare Soci, di cui alle lettere b), c) del precedente art. 5, coloro che, avendo i requisiti richiesti, inoltrano domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati ed all’iscrizione al Libro dei Soci.

Ogni Socio è libero di recedere dall’Associazione, inoltrando le dimissioni al Consiglio Direttivo della medesima.

Sono dichiarati decaduti i Soci che risultano assenti ingiustificati per tre Assemblee Ordinarie consecutive dell’Associazione, o che non risultano in regola con la quota associativa da almeno tre anni.

L’esclusione di un Socio, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell’Associazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo e dopo aver dato modo al soggetto interessato di conoscere l’addebito e di produrre una memoria giustificativa per iscritto.

Il Socio recedente, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 – Organi Sociali

Sono Organi Sociali dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea di Soci è l’organo supremo dell’Associazione e hanno diritto di intervenirvi tutti gli Associati che risultano in regola con il versamento della quota associativa.

L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, almeno una volta all’anno o su richiesta di almeno un quinto dei Soci. Ad essa spetta:

  1. definire le scelte programmatiche e i piani di attività dell’Associazione;
  2. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  3. esaminare e votare la relazione annuale del Presidente;
  4. esaminare e votare il bilancio finanziario preventivo e consuntivo annuale.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente con le medesime prescrizioni dell’Assemblea Ordinaria e può deliberare solo sui seguenti punti:

  1. modifiche dello Statuto;
  2. scioglimento dell’Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio sociale.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione o con la presenza di almeno due terzi dei Soci in carica o tramite delega.

La convocazione dell’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria viene fatta per lettera o per posta elettronica almeno trenta giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, l’ordine del giorno, il giorno e l’ora sia della prima che dell’eventuale seconda convocazione. Questa potrà essere fissata nel medesimo giorno, trascorsa mezz’ora da quella indicata per la prima.

Ogni Socio ha la facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio a mezzo delega, con un massimo di tre deleghe per Socio.

L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, essendo egli impedito, dal Vice-Presidente o da un Socio eletto dall’Assemblea e chiama a fungere da Segretario uno dei Soci e, dove occorra, nomina due o più scrutatori tra gli Associati medesimi.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria delibera a maggioranza dei presenti o rappresentati.

Sono considerati validi, ma esclusi dai computi, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. Le modalità delle votazioni saranno decise dall’Assemblea Ordinaria.

Spetta all’Assemblea Ordinaria deliberare tutti gli argomenti che non sono riservati all’Assemblea Straordinaria per statuto o per legge.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea tra i Soci Fondatori e i Soci Ordinari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di vacanza di uno o più seggi del Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente alla sostituzione del componente o dei componenti del Consiglio cooptando chi, tra i non eletti, ha ricevuto il maggior numero di voti. La conferma di tale cooptazione ha luogo nell’Assemblea dei Soci successiva. I nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, oppure su convocazione del Presidente dell’Associazione, nonché su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei suoi membri prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione medesima.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

  1. eleggere al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente;
  2. nominare al suo interno e cooptare, in caso di necessità, tra i Soci un Segretario e un Tesoriere;
  3. nominare Soci Onorari, ottemperando ai criteri di cui alla lettera e) del precedente art. 5 e nominare un Presidente Onorario in base ai criteri di cui all’art. 11;
  4. accettare le domande di ammissione come Soci Ordinari o Soci Aderenti di coloro che siano in possesso dei rispettivi requisiti richiesti;
  5. elaborare e approvare un Regolamento interno dell’Associazione;
  6. deliberare in merito all’esclusione dei Soci, nei casi e con le modalità indicate al precedente art. 6;
  7. fissare eventuali compensi o emolumenti per i collaboratori alla gestione tecnico-amministrativa dell’Associazione;
  8. determinare la quota associativa annuale;
  9. promuovere l’Associazione a livello culturale, operativo e organizzativo con indirizzi, direttive, norme, nonché vagliare e autorizzare qualsiasi iniziativa che desideri essere promossa a nome o con il patrocinio dell’Associazione;
  10. esaminare ed eventualmente integrare la relazione annuale sullo stato dell’Associazione, redatta dal Presidente a norma della lettera f) dell’art. 10;
  11. redigere il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni a Soci, organi o strutture dell’Associazione, determinandone i limiti di delega.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  2. approvare il programma di attività e l’impostazione della linea operativa dell’Associazione;
  3. nominare il Segretario dell’Assemblea e i collaboratori alla gestione tecnico-amministrativa dell’Associazione;
  4. rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti;
  5. rilasciare gli attestati di appartenenza all’Associazione con la qualifica posseduta all’interno della stessa;
  6. redigere la relazione annuale sullo stato dell’Associazione da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo a norma della lettera j) dell’art. 9, in vista dell’approvazione da parte dell’Assemblea, prevista dalla lettera c) dell’art. 8.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente e può delegare, al medesimo o ad altri membri del Consiglio Direttivo, parte delle sue funzioni ordinarie.

Art. 11 – Presidente onorario

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo in virtù della sua competenza e notorietà nel campo della Logoterapia e Analisi Esistenziale o per particolari meriti inerenti gli scopi dell’Associazione (cfr. art. 9 lettera C).

Il Presidente Onorario resta in carica per la durata di un mandato e può essere riconfermato; non è tenuto al versamento della quota associativa e non prende parte direttamente al governo dell’Associazione.

Art. 12 – Esercizio Sociale

L’esercizio sociale e finanziario annuale dell’Associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 – Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dalle quote associative annuali, da contributi, donazioni e somme erogate da parte di Soggetti Pubblici o Privati.

L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – Rendiconto economico

È obbligatorio redigere il rendiconto economico annuale. Il Consiglio Direttivo provvede a predisporre o a far predisporre il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio finanziario annuale ed il bilancio di previsione dell’anno successivo. Quanto predisposto dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.